Diritto annuale 2017

Diritto annuale 2017

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Differimento del termine di versamento del diritto annuale
Con nota del 31 luglio, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato che il differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi, stabilito dal DPCM 20 luglio 2017, trova attuazione anche per pagamento del diritto annuale. La scadenza del 30 giugno 2017 è quindi prorogata al 20 luglio 2017 e fino al 20 agosto 2017 può essere effettuato il versamento con la maggiorazione dello 0,40%. Inoltre, è stato  chiarito che non rientrano nella proroga i soggetti only Rea, per i quali rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

Il versamento del diritto annuale dei soggetti già iscritti al 1° gennaio 2017 dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2017 (termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi in base all'articolo 7-quater del D.L. 22 ottobre 2016, n.193 convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n.225).

Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi al suddetto termine si applica la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001; tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

Il versamento del diritto annuale per i soggetti di nuova iscrizione deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (in cassa automatica con la pratica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24 o utilizzando la piattaforma PAGO PA

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale al 1° gennaio 2017 o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.
Con nota prot.359584 del 15-11-2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito gli importi del diritto annuale 2017, confermando la riduzione percentuale del 50% disposta dal co. 1 dell'art. 28 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2014.

La Camera di Commercio di Foggia con deliberazione del Consiglio n. 4 del 03 marzo 2017 ha disposto, ai sensi dell’art.18, comma 10 della Legge n.580/93, di aumentare, per il triennio 2017/2019 e per tutte le classi di contribuzione, del 20 per cento l’importo del diritto annuale per il finanziamento di progetti strategici a sostegno delle economie locali, come autorizzato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017 (pubblicato in G.U. in data 28 giugno 2017).

L'importo base risultante dal calcolo va quindi ridotto del 50% e poi aumentato del 20%.


Per agevolare i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale 2017 è disponibile il sito tematico e di calcolo http://dirittoannuale.camcom.it attraverso il quale sarà possibile:

  • effettuare il calcolo dell’esatto importo da pagare;
  • ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo elettronico;
  • ottenere la predisposizione del modello F24;
  • procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2017 direttamente tramite la piattaforma PAGO PA;
  • consultare le pagine informative sulla Camera di commercio ed i servizi da questa erogati;
  • consultare la normativa di riferimento del Diritto annuale.

L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale. E’ possibile inserire la casella P.E.C. dell’impresa per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo.
 
Attenzione alle truffe
Anche quest’anno sono pervenute molte segnalazioni da parte di imprese che hanno ricevuto richieste di pagamento e/o abbonamento per servizi che vengono confusi con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
A tal proposito si ricorda che la Camera di Commercio di Foggia non emette più i bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale. Il pagamento del diritto viene effettuato esclusivamente tramite il modello F24.
È quindi opportuno diffidare dalle richieste di pagamento per l'inserimento in fantomatici repertori generali o elenchi nazionali, ecc. che dovessero eventualmente pervenire da soggetti estranei a questo Ente e con modalità differenti dall'utilizzo del modello F24.

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa
Per le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto in cifra fissa, per le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 2/2/2001, n. 96, benché tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, il citato decreto ha stabilito un regime transitorio in virtù del quale l'importo dovuto è in misura fissa, come specificato nella seguente tabella, contenente gli importi dovuti e la distinzione tra importo base (già ridotto del 50%) e maggiorazione del 20%.

TIPO DI IMPRESA SEDE UNITÀ LOCALE
Imprese individuali (piccoli imprenditori) € 53,00
(€ 44,00 + € 8,80 magg. 20%)

€ 11,00

(€ 8,80 + € 1,76 magg. 20%)

Imprese individuali (iscritte o annotate nella sezione ordinaria del R.I.) € 120
(€ 100,00 + € 20,00 magg. 20%)
€ 24
€ 20,00 + € 4,00 magg. 20%)
Società semplici agricole € 60
(€ 50,00 + € 10,00 magg. 20%)
€ 12
(€ 10,00 + € 2,00 magg. 20%)
Società semplici non agricole € 120
(€ 100,00 + € 20,00 magg. 20%)
€ 24
(€ 20,00 + € 4,00 magg. 20%)
Società tra avvocati (co 2 art.16 D.Lgs. n. 96/2001) € 120
(€ 100,00 + € 20,00 magg. 20%)
€ 24
(€ 20,00 + € 4,00 magg. 20%)
Soggetti iscritti nel REA € 18
(€ 15,00 + € 3,00 magg. 20%)
 
     
Imprese con sede principale all'estero per ciascuna unità locale/sede secondaria € 66,00 (€ 60,00 + € 6,00 magg. 20%)

 

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato
Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2017. Per l'individuazione dei righi di tale modello costituenti la base imponibile è necessario fare riferimento alla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 03/03/2009.
L’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2016 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE
da € 0 fino a € 100.000 Misura fissa € 200,00
oltre € 100.000 - fino a € 250.000 0,015% € 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000
oltre € 250.000 - fino a € 500.000 0,013% € 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
oltre € 500.000 - fino a € 1.000.000 0,010% € 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000
oltre € 1.000.000 fino a € 10.000.000 0,009% € 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000
oltre € 10.000.000 fino a € 35.000.000 0,005% € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
oltre € 35.000.000 fino a € 50.000.000 0,003% € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000
oltre € 50.000.000 0,001% € 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000
fino a un massimo di € 40.000,00

 

L'importo base risultante dal calcolo va quindi ridotto del 50% e poi aumentato del 20%.
Per le imprese con fatturato fino a € 100.000 il diritto dovuto è pari a € 120,00 (€ 100,00 di diritto + € 20,00 di maggiorazione)
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120,00 euro per ogni unità locale.

Informativa (art.8 del D.M. 11 maggio 2001, n.359)
La Camera di Commercio di Foggia ha inviato, a partire dal 30 maggio 2017, la consueta informativa annuale a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) alla casella dichiarata al Registro delle imprese. Persiste l'obbligo dell'invio cartaceo per un numero limitato di soggetti, quali i soggetti c.d. "only REA" e i Consorzi che al momento risultano ancora esclusi dall'obbligo di munirsi di P.E.C.
Informativa 2017 sezione ordinaria
Informativa 2017 sezione speciale

Saggio di interesse legale
Informiamo, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2017 il saggio di interesse legale è pari allo 0,1%, in ragione danno, come stabilito dal decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2016, n. 291, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 codice civile.
Landamento storico è riportato nella tabella dei saggi di interesse legale.

A chi rivolgersi
Ufficio Diritto Annuale
tel. 0881 797242/240

Le istanze, in modalità telematica, possono essere inviate all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it.
Si precisa che verrà dato seguito solo ad istanze presentate ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.65 del D. Lgs. n.82/2005. Allo stesso modo deve essere dimostrato il conferimento ad altro soggetto del potere di rappresentanza per la formazione di istanze nonché per il ritiro di atti e documenti.

Modulistica e documenti

Aggiornato il   13/04/2023 - 17:57
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A CHI RIVOLGERSI

Tito Mariconda

Camera di Commercio
Area Segreteria Generale - Servizio II
Ufficio Tributi
stanza 12 | Primo Piano

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