Registro Protesti

Registro Protesti

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La materia regolante la materia è contenuta nella Legge n. 235 del 18/8/2000 "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari", che ha modificato la Legge 12/2/1955, n. 77 e dal Decreto n. 316 del 09/2000 "Regolamento di attuazione del Registro Informatico". Nel Registro sono iscritti i dati relativi ai protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari, di assegni bancari e le dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione.

In base alla normativa la Camera di Commercio provvede ai seguenti adempimenti:

  • Pubblicazione mensile degli elenchi presentati dagli ufficiali levatori della Provincia di Foggia (Ufficiali Giudiziari, Notai e Segretari Comunali), il 1° di ogni mese con riferimento ai protesti levati il mese precedente;
  • Ricezione delle istanze di cancellazione presentate al Presidente della Camera di Commercio da iscrivere nel Registro Informatico che riguardano sia le cancellazioni a seguito di avvenuto pagamento di cambiali sia le cancellazioni effettuate a seguito dell'emissione del decreto di riabilitazione da parte del Tribunale;
  • Rilascio di certificati e visure, anche ai fini della riabilitazione emessa dal Tribunale.

Pubblicazione mensile degli elenchi

Gli elenchi devono essere trasmessi mensilmente, per via informatica, dagli ufficiali levatori della provincia di Foggia (Ufficiali Giudiziari, Notai e Segretari Comunali) e riguardano i protesti, inclusi quelli per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari, di assegni bancari e le dichiarazioni emesse dalla stanze di compensazione, levati nel mese precedente, nonché l'elenco delle tratte non accettate (non è pubblicato), i cui dati sono utilizzati a fini statistici.

Le notizie nel Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione. Il Registro Informatico è accessibile al pubblico presso i terminali della Camera di Commercio o su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio.

Cancellazioni

L'istanza di cancellazione può essere presentata:

  • dal debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, abbia eseguito il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestato;
  • da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente;
  • dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o le aziende di credito, qualora abbiano proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto;
  • dal debitore protestato e riabilitato con provvedimento del Tribunale.

A chi presentare l'istanza

La domanda, redatta secondo l'apposito modello, in bollo, va presentata al Presidente della Camera di Commercio, e ad essa vanno allegati:

  1. i titoli e gli atti di protesto, tutti in originale;
  2. il provvedimento di riabilitazione, qualora ricorra l'ipotesi disciplinata dall'art.17, comma 6 bis, della legge 07-03-1996, n.108;
  3. tutta la documentazione atta a dimostrare che il protesto è stato levato illegittimamente o erroneamente, nell'ipotesi di cui all'art.4, comma 2 della legge 77/95;
  4. qualora sia stata effettuata azione esecutiva nei confronti del debitore, egli dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese per il precetto o per il procedimento esecutivo;
  5. l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria a favore della Camera di Commercio pari a euro 8,00 per ogni titolo effettuato tramite Avviso di pagamento PagoPA o direttamente alla cassa automatica dell’Ente.

Sulla domanda di cancellazione decide il dirigente responsabile dell'Ufficio protesti con propria determinazione, entro venti giorni dalla data di presentazione. Il provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza deve essere notificato all'interessato, con raccomandata a.r., entro il termine di cinque giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel provvedimento di rigetto della domanda deve essere indicato che è ammesso il ricorso al Giudice di Pace della provincia in cui risiede il debitore protestato o è fissata la sede legale in caso di società, a norma degli artt. 414 ss. del c.p.c.; secondo le medesime procedure, può essere impugnata anche la mancata decisione da parte del dirigente responsabile entro il termine di venti giorni.

Il provvedimento di cancellazione dal registro dei protesti è trasmesso, entro il giorno successivo alla data del provvedimento stesso, all'Ufficio Protesti che provvede a farlo eseguire entro i cinque giorni previsti dalla legge.

Restituzione titoli

All'istanza di cancellazione deve essere sempre allegato il titolo protestato e l'atto di protesto in originale. Qualora la persona volesse rientrare in possesso del titolo può richiederlo alla conclusione del procedimento amministrativo (oltre il 25° giorno dalla presentazione dell'istanza) compilando apposito modello.

Sospensione della pubblicazione

Il debitore può notificare alla Camera di commercio l'eventuale provvedimento d'urgenza concesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 700 del Codice di Procedura Civile, con il quale viene disposta la sospensione della pubblicazione del protesto. In tali casi l'Ufficio Protesti provvede direttamente e immediatamente alla sospensione del protesto dal Registro.

Il decreto di riabilitazione deve essere presentato nei seguenti casi

  • Per la cancellazione dal Registro informatico degli ASSEGNI;
  • Per le cambiali il cui pagamento è stato effettuato dopo un anno dalla levata del protesto: in questo caso, qualora non venisse presentato il decreto di riabilitazione, si può procedere soltanto all'annotazione nel Registro con apposita istanza e non alla cancellazione dallo stesso.

Certificati e visure

Presso gli sportelli Camerali è possibile ottenere visure e certificati (in carta libera e in bollo) anche ai fini della richiesta di riabilitazione presso il Tribunale.
Le visure ed i certificati attestano l'assenza o meno di protesti levati a carico di una determinata persona o impresa.
La ricerca viene effettuata a livello nazionale sul Registro Informatico dei Protesti e si riferisce agli ultimi 5 anni.
Le visure ed i certificati sono rilasciati immediatamente presso gli sportelli dell'Ufficio Protesti.

I costi sono:

  • visura euro 2,00
  • certificato euro 5,00

Consultazione del Registro Informatico dei Protesti via internet

È possibile consultare tutti i giorni della settimana, previo pagamento dei relativi diritti, l'archivio ufficiale informatico dei protesti via Internet tramite il servizio Telemaco.
L'accesso telematico al Registro Protesti consente di effettuare ricerche anagrafiche e stampare le visure dei protesti direttamente dal proprio PC.
Per accedere tramite la rete Internet alla banca dati è necessario accedere al sito http://www.registroimprese.it e seguire la procedura di registrazione dal riquadro "Registrati adesso".
 

Ufficiali Levatori

Aggiornato il   21/04/2023 - 08:54
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A CHI RIVOLGERSI

Ufficio Protesti

TELEFONA

Vincenzo Andrano 0881 797 284 - 237
Anna Bruno 0881 797 280 - 251

RECATI ALLO SPORTELLO

Orario di apertura al pubblico: dal lunedi al venerdi, dalle 9:00 alle 13:00 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 16:30.

Camera di Commercio di Foggia
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Via Michele Protano,7 - 71121 Foggia