Metrologia legale
Metrologia legale
L'Ufficio Metrico si occupa, a livello territoriale, della tutela del consumatore relativamente al controllo sulla esattezza degli strumenti impiegati nella misurazione delle quantità (di massa e di volume) negli scambi di merce e di servizi, sulla correttezza delle procedure di verifica dei contenuti dei prodotti preconfezionati e dell'applicazione della normativa in materia di metalli preziosi.
Servizi erogati
I compiti istituzionali dell'Ufficio Metrico sono i seguenti:
- Cronotachigrafi CEE
- Elenco titolari contatori acqua e calore
- Elenco titolari contatori gas
- Elenco titolari settore elettrico
- Elenco utenti metrici
- Marchio di identificazione dei metalli preziosi
- Preimballaggi di tipo CEE e di tipo diverso da quelli CEE
- Risparmio carburanti e contenimento delle emissioni di CO2
- Tachigrafo digitale e carte tachigrafiche
- Verifica dei convertitori di volume di gas
- Verificazione CE
- Verificazione periodica
- Verificazione prima nazionale e CEE
Link utili
Aggiornamenti
- Lunedì 18 marzo si conclude il periodo transitorio, previsto dal D.M. 93/2017, entro il quale la Camera di commercio può svolgere l'attività di verificazione periodica degli strumenti di misura sottoposti a metrologia legale. Da martedì 19 marzo l'attività potrà essere effettuata solo dagli Organismi accreditati che risultino iscritti nell'apposito elenco Unioncamere. Le richieste di verificazione periodica non possono essere più gestite dalla Camera di commercio e devono essere presentate agli Organismi accreditati.
- A decorrere dal 18 settembre 2017, con l’entrata in vigore del D.M. 93 del 21/04/2017, sono state abrogate le normative precedentemente vigenti in materia di verifica periodica ed introdotte importanti novità.
In particolare nell’immediato si segnala a tutti gli utilizzatori di strumenti metrici (bilance, erogatori di carburante ecc) l’obbligo di richiedere la verifica dello strumento almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza riportata nel contrassegno verde ed entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione (art. 4 comma 8).
Inoltre, all’utilizzatore dello strumento, in occasione della prima verifica periodica a decorrere dal 18 settembre, verrà rilasciato senza alcun costo aggiuntivo un libretto metrologico (Art. 4 comma 12) da custodire ed esibire alle autorità di controllo dove andranno annotate tutte le riparazioni e le verifiche effettuate sullo strumento. - Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 4 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 sulla periodicità della verificazione periodica e informativa generale.
Si rende noto che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 93/2017 la CCIAA effettuerà senza preavviso e senza determinata periodicità, al fine di garantire la sicurezza e la continuità dei servizi, controlli casuali sugli strumenti in attività.
La mancata esecuzione della verifica periodica sarà sanzionata ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 507/99 e dell'art. 13 del D.Lgs n. 517/92.
- D 23 agosto 1890 n. 7088 "T. U. delle leggi sui pesi e sulle misure";
- RD 31 gennaio 1909 n. 242 "Regolamento sul servizio metrico";
- D.lgs 29 dicembre 1992 n. 517;
- Legge 25 marzo 1997 n. 77;
- D. Lgs 22 maggio 1999 n. 251;
- DM 28.3.2000, N. 179 contenente il regolamento sul rilascio della conformità metrologica;
- DM 28.3.2000 n.182;
- deliberazioni consiliari della Camera di Commercio di Foggia nn. 9 del 4.5.2001 e 29 del 3.12.2003.
- D.M. 93/2017
A CHI RIVOLGERSI
Ufficio metrico
Area I - Servizi anagrafico-certificativi e regolazione del mercato
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