Tachigrafo digitale - Cronotachigrafi CEE

Tachigrafo digitale - Cronotachigrafi CEE

Tachigrafo digitale

In Italia le competenze relative all'implementazione del cronotachigrafo digitale sono state definite dal D.M. n. 361 del 31/10/2003, emanato dal Ministero Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il citato decreto ha attribuito alle Camere di commercio specifiche competenze in tale ambito, individuandole quali autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche e conferendo loro poteri di accertamento per:

  • la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
  • la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo.
    Da tali poteri di accertamento deriva, inoltre, la competenza attribuita con D.M. 11 marzo 2005 dell'attività istruttoria preventiva per il rilascio dell'autorizzazione ai centri tecnici da parte del MAP e del rinnovo annuale di tale autorizzazione, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti dal medesimo decreto;
  • la formazione per i Centri tecnici che dovranno abilitarsi per operare sul Tachigrafo Digitale.

Il medesimo D.M. 11 marzo 2005, come modificato dal D.M. 21 febbraio 2006, ha previsto che il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico dei Centri tecnici che opereranno sul tachigrafo digitale può essere attestato, relativamente ai tachigrafi digitali di ciascun fabbricante, anche dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conformemente agli indirizzi dettati da Unioncamere, anche mediante proprie strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, comprese le loro aziende speciali, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di attività di formazione alle imprese secondo la legislazione regionale.

AVVISO
Tachigrafi intelligenti di 2^ generazione: scadenze per la sostituzione dei tachigrafi analogici e digitali per le imprese operanti al di fuori del territorio italiano.

A seguito della nota pervenuta in data 19/03/2024 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in relazione agli obblighi di sostituzione dei tachigrafi di generazione precedente al tachigrafo intelligente di seconda generazione, si informano i soggetti interessati che, per i veicoli attualmente equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali non intelligenti, la scadenza per la sostituzione del dispositivo è il 31/12/2024, mentre per i mezzi dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione è il 18/08/2025.

Tali obblighi sono stati introdotti dal Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 e riguardano i dispositivi dei veicoli adibiti ai trasporti transfrontalieri.

AUTORIZZAZIONE E RINNOVO CENTRI TECNICI

L'attività istruttoria per le autorizzazioni dei centri tecnici necessiterà le seguenti attività:

  • ACCETTAZIONE ISTANZA
    L'istanza per l'ottenimento di richiesta di autorizzazione viene presentata dai centri tecnici alla Camera di commercio competente per territorio; i diritti di segreteria sono pari a Euro 370,00.
  • ISTRUTTORIA PRATICA
    L'istanza viene esaminata e sottoposta a tutti i controlli documentali previsti. Vengono effettuati i sopralluoghi necessari presso il centro tecnico per la verifica del possesso dei requisiti previsti dal D.M. 11 marzo 2005.
  • ISTRUTTORIA FINALE
    Relazione dei sopralluoghi e della verifica dei requisiti ed inoltro della domanda al MAP.
  • ISTRUTTORIA ISPEZIONI ANNUALI SUCCESSIVE
    Sopralluoghi per la verifica della permanenza dei requisiti del centro tecnico. Comunicazione della conferma dell'autorizzazione al titolare richiedente, al MAP e all'Unioncamere, che forma e cura l'aggiornamento dell'elenco dei centri tecnici autorizzati.

Rinnovo dell'autorizzazione
Il rinnovo dell'autorizzazione non avviene automaticamente, ma scaturisce da apposita istanza di rinnovo biennale, la quale comporta il pagamento di un diritto di segreteria pari a € 185,00 ed è soggetta ad imposta di bollo da € 16,00.

L'istanza va presentata entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.

Link ad argomenti correlati

Cronotachigrafi CEE

Nuove autorizzazioni

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non rilascia più autorizzazioni per il montaggio e la riparazione di tachigrafi analogici (Cronotachigrafi CEE), ad esclusione per i Centri tecnici già autorizzati ad effettuare interventi sui tachigrafi digitali.

Le autorizzazioni hanno durata biennale.

L'art. 26 (Norma transitoria) del D.M. 23/02/2023 stabilisce quanto segue.

Officine già autorizzate per i soli Cronotachigrafi CEE (analogici): entro un periodo transitorio di 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto possono, conformandosi ai requisiti previsti, ottenere l'autorizzazione presentando la relativa istanza di adeguamento. Diversamente, decorso il termine del periodo transitorio, le autorizzazioni per il solo analogico decadono.

Centri tecnici tachigrafi digitali già autorizzati anche per operare su Cronotachigrafi CEE (analogici): entro il secondo rinnovo tutte le autorizzazioni confluiranno in un unico codice identificativo (digitali e analogici); occorrerà, pertanto, presentare relativa istanza di accorpamento, nei tempi previsti.

Vidimazione nuovo registro operazioni (art. 6 D.M. 24 maggio 1979)

All’esaurimento di un registro, l'officina autorizzata deve procurarsi e presentare un nuovo registro operazioni al Servizio metrico per la vidimazione esibendo il vecchio, a riprova della continuità delle registrazioni effettuate.

Variazione autorizzazioni

Le autorizzazioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del D.M. 23/02/2023 potranno ottenere variazioni solamente se le officine autorizzate dimostreranno di onorare i nuovi requisiti previsti dal decreto stesso.

Cessazione dell'attività dell'officina autorizzata

In caso di cessazione dell'attività di riparazione di cronotachigrafi analogici, l'officina autorizzata dovrà darne comunicazione al Servizio metrico che inoltrerà la rinuncia all'autorizzazione al Ministero competente.

Per ottenere l'Autorizzazione alla riparazione dei Cronotachigrafi Cee occorre presentare all'Ufficio Metrico la documentazione scaricabile dal Sito Unioncamere - Il tachigrafo digitale - Modulistica

Approfondimenti normativi

APPROFONDIMENTI NORMATIVI TACHIGRAFO DIGITALE

Dal 6 maggio 2023 è entrato in vigore il decreto 23/02/2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31/10/2003, n. 361.

Il provvedimento, che ha abrogato il decreto ministeriale del 10/08/2007, disciplina anche le autorizzazioni dei tachigrafi analogici (Cronotachigrafi CEE). Seguono alcune delle novità introdotte:

  • nuova modulistica per le istanze;
  • autorizzazione unica per tachigrafi digitali di ogni generazione;
  • durata biennale delle autorizzazioni;
  • adeguamento dei requisiti delle Officine autorizzate dei tachigrafi analogici parificandole a quelle dei Centri tecnici;
  • estensione degli Enti formatori e limitazione della validità degli attestati a 36 mesi;
  • superamento del concetto di incompatibilità connessa ad altre attività dell’impresa;
  • introduzione della norma transitoria per un periodo di 18 mesi per l'adeguamento delle autorizzazioni;
  • taratura biennale dei manometri.
Aggiornato il   11/04/2024 - 13:44
condividi

A CHI RIVOLGERSI

Ufficio metrico

Area I - Servizi anagrafico-certificativi e regolazione del mercato
stanza 5 | Primo Piano

TELEFONA

0881 797 253 / 216