Diritto annuale 2012

Diritto annuale 2012

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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 255658 del 27/12/2011, ha stabilito gli importi del diritto annuale 2012, confermando gli stessi importi del 2011, a carico delle imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, come stabilito dall'art. 18 della Legge n. 580 del 29/12/1993.

Misura del diritto 2012 dovuto dalle imprese iscritte o annotate al 1° gennaio nel Registro delle Imprese e nel rea

SEDE

UNITA LOCALE

1

IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE (Imprenditori agri­coli, piccoli imprenditori, imprese artigiane individuali)

Euro 88,00

Euro 17,60 (1)

2

SOGGETTI ISCRITTI AL REA - Repertorio delle notizie Economiche e Am­mi­ni­strative (enti morali, associazioni, comitati, fondazioni)

Euro 30,00

---

3

IMPRESE CON RAGIONE DI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

Euro 100,00

Euro 20,00

4

IMPRESE CON RAGIONE DI SOCIETA SEMPLICE NON AGRICOLA

Euro 200,00

Euro 40,00

5

Società tra avvocati e comunque iscritte nella sezione speciale, di cui al comma 2 dellart. 16 del Decreto legislativo 02/02/2001, n. 96

Euro 200,00

Euro 40,00

6

UNITA LOCALI O SEDI SECONDARIE di imprese con sede all'estero

---

Euro 110,00

7

IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

Euro 200,00

Euro 40,00

8

(2) TUTTE LE RIMANENTI IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, società coo­perative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge 267/2000)

da calcolare

da calcolare

La Camera di Commercio di Foggia non applica le maggiorazioni previste dallart. 18, comma 6, della legge n. 580/1993.

(1) Importo da arrotondare.

(2) L'importo del diritto dovuto per l'anno 2012 dalle imprese che versano in base al fatturato dell'esercizio precedente è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2011 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

scaglioni di fatturato

aliquote

importo dovuto per la sede

da Euro 0 fino a Euro 100.000

Misura fissa

Euro 200,00

oltre Euro 100.000 fino a Euro 250.000

0,015%

Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente Euro 100.000

oltre Euro 250.000 fino a Euro 500.000

0,013%

Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente Euro 250.000

oltre Euro 500.000 fino a Euro 1.000.000

0,010%

Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente Euro 500.000

oltre Euro 1.000.000 fino a Euro 10.000.000

0,009%

Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente Euro 1.000.000

oltre Euro 10.000.000 fino a Euro 35.000.000

0,005%

Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente Euro 10.000.000

oltre Euro 35.000.000 fino a Euro 50.000.000

0,003%

Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente Euro 35.000.000

oltre Euro 50.000.000

0,001%

Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente Euro 50.000.000 fino a un massimo di Euro 40.000,00

 

Unità locali e sedi secondarie - L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di Euro 200,00.

Fatturato La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009, consultabile sul sito della Camera di Commercio oppure all'indirizzo:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phprHMe31.pdf
riporta i nuovi criteri per l'individuazione della corretta base imponibile da considerare ai fini del calcolo del dovuto, alla luce delle modifiche della normativa IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2008.

Trasferimento della sede - Nel caso di trasferimento in corso d'anno della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio di provenienza.

Il termine per il pagamento del diritto da effettuare in unica soluzione - coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (16 giugno 2012) oppure entro il diverso termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 07/12/2001 n. 435. Il versamento del diritto annuale può essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine ordinario sopraindicato maggiorando il diritto dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo anche in presenza di pagamento eseguito integral­mente in compensazione (Circolare del M.A.P. n. 35872005).
AVVISO PROROGA SCADENZA DIRITTO ANNUALE 2012 PER IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE SOGGETTE A STUDI DI SETTORE
DIRITTO ANNUALE 2012 - Decreto 06-06-2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla G.U. n. 135 del 12/06/2012) - Proroga al 09-07-2012 (senza alcuna maggiora­zione) e al 20-08-2012 (maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento) dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dalle imprese individuali e da tutti i soggetti diversi dalle imprese individuali che esercitano at­tività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 18 giugno 2012 con possibilità di proroga al 18 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%.

Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2012 sono tenuti al versamento del diritto annuale tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o dell'annotazione.

Modalità di pagamento - Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previ­denziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del D.L. n. 223/06). Per effettuare il versamento telematico basta seguire le istruzioni pubblicate sul sito http://www.agenziaentrate.it


Arrotondamento: dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per la sede e le unità locali (mantenendo cinque decimali), va eseguito un unico arrotondamento finale all'unità di euro, alla luce del criterio indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001 e delle precisazioni contenute dalla circolare n. 19230/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito della Camera di Commercio. L'unica eccezione è rappresentata dalla maggiorazione dello 0,40%, dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in questo caso non si procede ad alcun arrotondamento e si versano anche gli eventuali decimali.

A chi rivolgersi

Ufficio Diritto Annuale
tel. 0881 797242/240

Le istanze, in modalità telematica, possono essere inviate all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it.
Si precisa che verrà dato seguito solo ad istanze presentate ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.65 del D. Lgs. n.82/2005. Allo stesso modo deve essere dimostrato il onferimento ad altro soggetto del potere di rappresentanza per la formazione di istanze nonché per il ritiro di atti e documenti.

 
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica  1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:  a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;  b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;  c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento  d’identità;  c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.  In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

Modulistica e documenti

Approfondimenti normativi

Art. 38 del D.P.R. n.445/2000

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) (comma sostituito dall'art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005, poi così modificato dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) (comma così modificato dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010) 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. (comma aggiunto dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010)

Art.65 del D. Lgs. n.82/2005

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

Aggiornato il   06/07/2023 - 09:33
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A CHI RIVOLGERSI

Tito Mariconda

Camera di Commercio
Area Segreteria Generale - Servizio II
Ufficio Tributi
stanza 12 | Primo Piano

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