Diritto annuale 2020

Diritto annuale 2020

Descrizione

A causa dell'attuale emergenza COVID-19 si ritiene doveroso e utile ricordare alle imprese che il versamento del diritto annuale per l'anno 2020 non risulta variato o differito dal decreto "Rilancio".

Il termine ordinario per il pagamento del diritto annuale dei soggetti già iscritti al 1° gennaio 2020, salvo proroghe, è fissato al 30 giugno 2020.

Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi al suddetto termine si applica la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001; tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale al 1° gennaio 2020 o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

Con decreto 12 marzo 2020 il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato per il triennio 2020, 2021 e 2022, per le Camere di commercio indicate nell’allegato A) del medesimo decreto, l’incremento delle misure del diritto annuale. Per la Camera di Commercio di Foggia è stata autorizzata una maggiorazione del 20%.

Con precedente nota n. 347962 del 11/12/2019 il Ministero dello Sviluppo Economico aveva definito gli importi del diritto annuale 2020, confermando la riduzione percentuale del 50% disposta dal comma 1 dell'art. 28 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2014, in attesa di una espressa autorizzazione relativa alla maggiorazione del 20% dell'importo dovuto con indicazioni in merito al versamento del conguaglio da parte delle imprese che avevano già versato il diritto annuale dal 1^ gennaio 2020, senza la maggiorazione.

A riguardo con decreto 12 marzo 2020 viene disposto che le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio - rispetto all'importo versato - entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (30 NOVEMBRE 2020).

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa
Per le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto in cifra fissa, per le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 2/2/2001, n. 96, benché tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, il citato decreto ha stabilito un regime transitorio in virtù del quale l'importo dovuto è in misura fissa, come specificato nella seguente tabella, contenente gli importi dovuti e la distinzione tra importo base (già ridotto del 50%) e maggiorazione del 20%:

TIPO DI IMPRESA SEDE UNITÀ LOCALE
Imprese individuali (piccoli imprenditori) € 53,00
(€ 44,00 + € 8,80 magg. 20%)

€ 11,00

(€ 8,80 + € 1,76 magg. 20%)

Imprese individuali (iscritte o annotate nella sezione ordinaria del R.I.) € 120
(€ 100,00 + € 20,00 magg. 20%)
€ 24
€ 20,00 + € 4,00 magg. 20%)
Società semplici agricole € 60
(€ 50,00 + € 10,00 magg. 20%)
€ 12
(€ 10,00 + € 2,00 magg. 20%)
Società semplici non agricole € 120
(€ 100,00 + € 20,00 magg. 20%)
€ 24
(€ 20,00 + € 4,00 magg. 20%)
Società tra avvocati (co 2 art.16 D.Lgs. n. 96/2001) € 120
(€ 100,00 + € 20,00 magg. 20%)
€ 24
(€ 20,00 + € 4,00 magg. 20%)
Soggetti iscritti nel REA € 18
(€ 15,00 + € 3,00 magg. 20%)
 
     
Imprese con sede principale all'estero per ciascuna unità locale/sede secondaria € 66,00 (€ 60,00 + € 6,00 magg. 20%)

 

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato
Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2020. Per l'individuazione dei righi di tale modello costituenti la base imponibile è necessario fare riferimento alla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 03/03/2009.
L’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2019 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE
da € 0 fino a € 100.000 Misura fissa € 200,00
oltre € 100.000 - fino a € 250.000 0,015% € 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000
oltre € 250.000 - fino a € 500.000 0,013% € 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
oltre € 500.000 - fino a € 1.000.000 0,010% € 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000
oltre € 1.000.000 fino a € 10.000.000 0,009% € 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000
oltre € 10.000.000 fino a € 35.000.000 0,005% € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
oltre € 35.000.000 fino a € 50.000.000 0,003% € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000
oltre € 50.000.000 0,001% € 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000
fino a un massimo di € 40.000,00

 

L'importo base risultante dal calcolo va quindi ridotto del 50% e poi aumentato del 20%.
Per le imprese con fatturato fino a € 100.000 il diritto dovuto è pari a € 120,00 (€ 100,00 di diritto + € 20,00 di maggiorazione)
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120,00 euro per ogni unità locale.
Al fine di agevolare la determinazione dell’importo si rimanda al foglio di calcolo.

Come versare
il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:

  • PAGARE ONLINE TRAMITE LA PIATTAFORMA PAGOPA. Collegandosi al sito http://dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione ‘calcola e paga’ sarà possibile:
  • effettuare il calcolo dell’esatto importo da pagare;
  • ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo elettronico;
  • ottenere la predisposizione del modello F24;
  • procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2020 direttamente tramite la piattaforma PAGO PA;
  • consultare le pagine informative sulla Camera di commercio ed i servizi da questa erogati;
  • consultare la normativa di riferimento del Diritto annuale.
L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale. È possibile inserire la casella P.E.C. dell’impresa per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo.
  • PAGARE CON IL MODELLO F24 UTILIZZATO PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico F24 Web o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane.  
Le sezioni del Modello F24 si compilano come segue:
  • i dati del “CONTRIBUENTE” indicando il codice fiscale dell’impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
  • la sezione “IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” del modello F24 con i seguenti dati:
    • codice ente/codice comune: FG (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive)
    • ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare
    • codice tributo: 3850
    • rateazione: non compilare
    • anno di riferimento: 2020
    • importi a debito versati: scrivere l’importo del diritto annuale dovuto
    • importi a credito compensati: non compilare

Attenzione
Tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line. Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it.

Sanzioni
Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione in base a quanto previsto dalla legge (D.M. 54/2005) e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Foggia con deliberazione del Consiglio n.18 del 17/10/2005 e s.m.i. Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

Si ricorda, inoltre, che:

  • il pagamento del diritto annuale (codice tributo 3850), può essere oggetto di compensazione con altri crediti;
  • il pagamento della sanzione (codice tributo 3852) e degli interessi (codice tributo 3851) non è compensabile con eventuali ulteriori crediti vantati (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.115/E del 23/05/2003).

Saggio di interesse legale
Informiamo, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2020 il saggio di interesse legale è pari allo 0,05%, in ragione d’anno, come stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2019, n. 293, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 codice civile.

Rilascio certificazione
Si rammenta che il pagamento del diritto annuale è condizione necessaria al rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese (art.24, comma 35 della Legge n.449/1007).

Avviso Posta Elettronica Certificata
Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.registroimprese.it/pratiche-semplici .
La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

Attenzione alle comunicazioni ingannevoli
Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l’iscrizione in repertori, elenchi e registri, l’abbonamento a riviste specializzate, nonché l’offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l’Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.
Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.
Su questo argomento l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.
Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Maggiori informazioni sul sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide.

Informazioni
L'Ente camerale, per sostenere le imprese nel periodo di emergenza Covid-19 ha attivato l'iniziativa “Camera in ascolto”': uno sportello informativo per informare e aggiornare su norme, misure e interventi di sostegno straordinarie. In particolare, sono stati predisposti documenti tecnici, volti a schematizzare e rendere più chiari i protocolli normativi in vigore per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, Info: 0881 797311 – Sito: Camera in ascolto.
All'indirizzo www.impresa.italia.it è disponibile il 'cassetto digitale dell'imprenditore': il servizio online gratuito messo a disposizione dalle Camere di Commercio, per accedere in qualsiasi momento da smartphone, pc o tablet alle informazioni e ai documenti ufficiali dell'impresa (visure, atti e statuto, bilanci, fascicolo informatico). Nell'apposita sezione 'Diritto annuale' è, altresì, possibile verificare lo stato di pagamento e simulare il calcolo dell'importo dovuto per l'anno in corso.

A chi rivolgersi
Le istanze, in modalità telematica, possono essere inviate all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it.
Si precisa che verrà dato seguito solo ad istanze presentate ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.65 del D. Lgs. n.82/2005. Allo stesso modo deve essere dimostrato il conferimento ad altro soggetto del potere di rappresentanza per la formazione di istanze nonché per il ritiro di atti e documenti.

Aggiornamento: proroga dei termini di versamento al 20 luglio 2020 per i contribuenti ISA.

Si comunica che l’articolo 1 del DPCM del 27 giugno 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 2020, ha previsto il differimento del termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Tutti i contribuenti che svolgono in forma d'impresa le attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA dal relativo decreto ministeriale di approvazione, quanti presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario come disciplinato dall’art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014, coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui alla legge 111 del 15 luglio 2011, coloro che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono state approvati gli ISA, potranno effettuare il versamento del diritto annuale:

  • entro il 20 luglio 2020 senza alcuna maggiorazione;
  • dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40%. 

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%. 

Modulistica e documenti


 

Aggiornato il   13/04/2023 - 16:06
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A CHI RIVOLGERSI

Tito Mariconda

Camera di Commercio
Area Segreteria Generale - Servizio II
Ufficio Tributi
stanza 12 | Primo Piano

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