Diritto annuale 2018

Diritto annuale 2018


IMPORTANTE
Alcuni utenti segnalano di aver ricevuto la comunicazione per il pagamento del diritto annuale 2018 nonostante la loro impresa risulti cessata nell’anno 2017. Si precisa che tale lettera costituisce solo informativa in vista della scadenza del pagamento del diritto annuale e comunque si conferma che tali imprese NON sono tenute al versamento del tributo in questione.

Il versamento del diritto annuale dei soggetti già iscritti al 1° gennaio 2018 dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2018.
Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi al suddetto termine si applica la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001; tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.
Le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i nuovi soggetti iscritti nel REA nel corso del 2018 sono tenuti, invece, al versamento del diritto annuale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.
Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale al 1° gennaio 2018 o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.


Con nota prot.26505 del 16 gennaio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito gli importi del diritto annuale 2018, confermando la riduzione percentuale del 50% disposta dal co. 1 dell'art. 28 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2014.
Con decreto 22 maggio 2017 il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato per il triennio 2017-2019, per le Camere di commercio indicate nell’allegato A) del medesimo decreto, l’incremento delle misure del diritto annuale; per la Camera di Commercio di Foggia è stata autorizzata una maggiorazione del 20%.

Per agevolare i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale 2018 è disponibile il sito tematico e di calcolo http://dirittoannuale.camcom.it attraverso il quale sarà possibile:

  • effettuare il calcolo dell’esatto importo da pagare;
  • ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo elettronico;
  • ottenere la predisposizione del modello F24;
  • procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2018 direttamente tramite la piattaforma PAGO PA;
  • consultare le pagine informative sulla Camera di commercio ed i servizi da questa erogati;
  • consultare la normativa di riferimento del Diritto annuale.

L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale. E’ possibile inserire la casella P.E.C. dell’impresa per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo.

Attenzione alle truffe
Anche quest’anno sono pervenute molte segnalazioni da parte di imprese che hanno ricevuto richieste di pagamento e/o abbonamento per servizi che vengono confusi con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
A tal proposito si ricorda che la Camera di Commercio di Foggia non emette più i bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale. Il pagamento del diritto viene effettuato esclusivamente tramite il modello F24.
È quindi opportuno diffidare dalle richieste di pagamento per l'inserimento in fantomatici repertori generali o elenchi nazionali, ecc. che dovessero eventualmente pervenire da soggetti estranei a questo Ente e con modalità differenti dall'utilizzo del modello F24.
 
Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa
Per le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto in cifra fissa, per le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 2/2/2001, n. 96, benché tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, il citato decreto ha stabilito un regime transitorio in virtù del quale l'importo dovuto è in misura fissa, come specificato nella seguente tabella, contenente gli importi dovuti e la distinzione tra importo base (già ridotto del 50%) e maggiorazione del 20%:
 

TIPO DI IMPRESA SEDE UNITÀ LOCALE
Imprese individuali (piccoli imprenditori) € 53,00
(€ 44,00 + € 8,80 magg. 20%)
€ 11,00
(€ 8,80 + € 1,76 magg. 20%)
Imprese individuali (iscritte o annotate nella sezione ordinaria del R.I.) € 120
(€ 100,00 + € 20,00 magg. 20%)
€ 24
€ 20,00 + € 4,00 magg. 20%)
Società semplici agricole € 60
(€ 50,00 + € 10,00 magg. 20%)
€ 12
(€ 10,00 + € 2,00 magg. 20%)
Società semplici non agricole € 120
(€ 100,00 + € 20,00 magg. 20%)
€ 24
(€ 20,00 + € 4,00 magg. 20%)
Società tra avvocati (co 2 art.16 D.Lgs. n. 96/2001) € 120
(€ 100,00 + € 20,00 magg. 20%)
€ 24
(€ 20,00 + € 4,00 magg. 20%)
Soggetti iscritti nel REA € 18
(€ 15,00 + € 3,00 magg. 20%)
 
     
Imprese con sede principale all'estero per ciascuna unità locale/sede secondaria € 66,00 (€ 60,00 + € 6,00 magg. 20%)

 

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato
Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2018. Per l'individuazione dei righi di tale modello costituenti la base imponibile è necessario fare riferimento alla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 03/03/2009.
L’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2017 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:
 

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE
da € 0 fino a € 100.000 Misura fissa € 200,00
oltre € 100.000 - fino a € 250.000 0,015% € 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000
oltre € 250.000 - fino a € 500.000 0,013% € 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
oltre € 500.000 - fino a € 1.000.000 0,010% € 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000
oltre € 1.000.000 fino a € 10.000.000 0,009% € 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000
oltre € 10.000.000 fino a € 35.000.000 0,005% € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
oltre € 35.000.000 fino a € 50.000.000 0,003% € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000
oltre € 50.000.000 0,001% € 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000
fino a un massimo di € 40.000,00

 


L'importo base risultante dal calcolo va quindi ridotto del 50% e poi aumentato del 20%.
Per le imprese con fatturato fino a € 100.000 il diritto dovuto è pari a € 120,00 (€ 100,00 di diritto + € 20,00 di maggiorazione)
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120,00 euro per ogni unità locale.
Al fine di agevolare la determinazione dell’importo si rimanda al foglio di calcolo (formato ods).
 

 

Come versare
Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l’importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Per versare il diritto annuale, compilare:

  • i dati del “CONTRIBUENTE” indicando il codice fiscale dell’impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
  • la sezione “IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” del modello F24 con i seguenti dati:
    • codice ente/codice comune: FG (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive)
    • ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare
    • codice tributo: 3850
    • rateazione: non compilare
    • anno di riferimento: 2018
    • importi a debito versati: scrivere l’importo del diritto annuale dovuto
    • importi a credito compensati: non compilare

 
Attenzione:
Tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line. Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it.
 

Sanzioni
Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione in base a quanto previsto dalla legge (D.M. 54/2005) e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Foggia con deliberazione del Consiglio n.18 del 17/10/2005 e s.m.i. Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni. Si rammenta, inoltre, che il pagamento del diritto annuale è condizione necessaria al rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese (art.24, comma 35 della Legge n.449/1997).

Si ricorda, inoltre, che:

  • il pagamento del diritto annuale (codice tributo 3850), può essere oggetto di compensazione con altri crediti;

  • il pagamento della sanzione (codice tributo 3852) e degli interessi (codice tributo 3851) non è compensabile con eventuali ulteriori crediti vantati (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.115/E del 23/05/2003).

 
Saggio di interesse legale
Informiamo, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2018 il saggio di interesse legale è pari allo 0,3%, in ragione d’anno, come stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2017, n. 292, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 codice civile.
L’andamento storico è riportato nella tabella dei saggi di interesse legale.
 

Rilascio certificazione
Si rammenta che il pagamento del diritto annuale è condizione necessaria al rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese (art.24, comma 35 della Legge n.449/1007).

A chi rivolgersi
Le istanze, in modalità telematica, possono essere inviate all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it.
Si precisa che verrà dato seguito solo ad istanze presentate ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.65 del D. Lgs. n.82/2005. Allo stesso modo deve essere dimostrato il conferimento ad altro soggetto del potere di rappresentanza per la formazione di istanze nonché per il ritiro di atti e documenti.


Modulistica e documenti


 

Aggiornato il   13/04/2023 - 16:27
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A CHI RIVOLGERSI

Tito Mariconda

Camera di Commercio
Area Segreteria Generale - Servizio II
Ufficio Tributi
stanza 12 | Primo Piano

TELEFONA

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