Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

La nuova normativa e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

La Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31/5/2010, n. 79, ha riformulato il testo dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, su cui era recentemente intervenuto anche il D.Lgs. 26/3/2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

In particolare, viene previsto che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale e artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge, qualora non siano previsti dei limiti o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il loro rilascio, è sostituito da una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata delle dichiarazioni dell'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relative al possesso dei requisiti per l'esercizio legittimo dell'attività denunciata.

La SCIA pertanto prende il posto della dichiarazione di inizio attività e della comunicazione di inizio attività.

Anche l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è, quindi, soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare alla Camera di commercio della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento dell'attività, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà relative ai requisiti richiesti dalla legge.

L'attività può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione: in questo caso la SCIA andrà allegata alla modulistica ministeriale e trasmessa al Registro delle imprese tramite la Comunicazione Unica.

Una volta ricevuta la SCIA, la Camera di commercio, qualora venga accertata la carenza dei presupposti e dei requisiti dichiarati e necessari per il legittimo esercizio dell'attività, procede, entro 60 giorni, alla emissione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, sempre che l'interessato nel termine assegnato dall'ente non si conformi alla normativa vigente e rimuova l'ostacolo che impedisce il regolare esercizio dell'attività segnalata.

L'adozione del suddetto provvedimento è comunque sempre possibile, ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui venga riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Soggetti interessati

Le imprese che intendono svolgere attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Requisiti

Ogni impresa deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Per il possesso dei requisiti di onorabilità è previsto che:

  • non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  • non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
  • non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del Codice penale;
  • non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi; nel caso di società, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i soci di s.n.c., dagli accomandatari delle s.a.s., dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
I requisiti di onorabilità vengono accertati d'ufficio presso il casellario giudiziale del tribunale.

L'art. 2 del Regolamento attuativo (n. 274 del 07/07/1997) della Legge n. 82/1994 ha altresì definito i requisiti di capacità economico-finanziaria:

  • iscrizione all'INPS e all'INAIL;
  • assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni;
  • esistenza di rapporti con il sistema bancario provati con dichiarazioni bancarie;
  • requisiti di capacità tecnica ed organizzativa posseduti da persona, preposta a tale scopo, che non sia un consulente o un professionista esterno (le imprese di pulizia non artigiane possono nominare come responsabile tecnico anche un dipendente o l'associato dell'associazione in partecipazione che risultino essere in possesso dei requisiti sotto indicati).

I requisiti tecnico-professionali richiesti dal decreto ministeriale sono i seguenti:

  • assolvimento dell'obbligo scolastico ed esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa. In base al contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di pulizia, si considera qualificato il dipendente con qualifica rientrante nel 3° o 4° livello;
  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito secondo quanto previsto dalle norme sulla formazione professionale;
  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
  • diploma universitario di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

Requisiti tecnico-organizzativi richiesti al responsabile tecnico (è sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati):

  • diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività;
  • diploma di scuola secondaria superiore conseguito in una materia attinente l'attività;
  • attestato di qualifica professionale attinente l'attività che si intende svolgere;
  • assolvimento dell'obbligo scolastico assieme ad un periodo di lavoro di almeno due anni (pulizia e disinfezione) e di almeno tre anni (disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) in un'azienda del settore (come titolare/amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente qualificato).

Può essere nominato preposto alla gestione tecnica:

  • il titolare di un'impresa individuale;
  • un legale rappresentante di una società;
  • un socio di una Snc anche non amministratore;
  • un dipendente dell'impresa;
  • un collaboratore familiare;
  • un associato in partecipazione.

Possibilità di richiedere l'iscrizione in fasce di classificazione

Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della Legge n. 82 del 25/01/1994 sono iscritte a domanda nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA:

  • da euro 30.987,41 fino a euro 51.645,69;
  • fino a euro 206.582,76;
  • fino a euro 361.519,90;
  • fino a euro 516.456,90;
  • fino a euro 1.032.913,80;
  • fino a euro 2.065.827,60;
  • fino a euro 4.131.655,19;
  • fino a euro 6.197.482,79;
  • fino a euro 8.263.310,39;
  • oltre euro 8.263.310,39.

L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della prima fascia, l'importo medio deve essere almeno di euro 30.987,41.

Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione l'impresa deve rispondere ai seguenti requisiti economico-finanziari:

  • aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40%, ovvero due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%, ovvero tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60% dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione;
  • per ciascuno degli anni dell'ultimo biennio/triennio aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzioni e stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 60% dei costi totali (se attività di pulizia e disinfezione), ovvero non inferiore al 40% dei costi totali (se altre attività).

Procedimento per l'accertamento dei requisiti e per la richiesta di attribuzione della fascia di classificazione

L'accertamento del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione avviene all'atto dell'iscrizione dell'impresa nel Registro Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane (nel caso di impresa individuale che presenti i requisiti artigiani), ovvero all'atto della denuncia di inizio attività o di aggiunta di attività rientranti nell'ambito di applicazione della legge.

N.B. La richiesta di attribuzione della fascia deve essere presentata al Registro Imprese oppure all'Albo delle imprese artigiane se trattasi di impresa artigiana.

Procedimento di iscrizione

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione se impresa individuale ovvero di denuncia di inizio di attività di pulizia se impresa societaria, oltre alla ordinaria modulistica RI, REA o artigiana, l'impresa deve produrre:

  • specifico modello per la denuncia di inizio attività con firma semplice (in distribuzione presso l'Ufficio Registro Imprese e l'Ufficio Artigianato);
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali resa su apposita modulistica (in distribuzione presso l'Ufficio Registro Imprese e l'Ufficio Artigianato).

Richiesta di classificazione in fasce

La domanda deve essere effettuata presentando i moduli I2 o S5 - telematicamente - ed eventuale modulistica artigiana, nonché allegando:

  • istanza per l'attribuzione di una fascia di classificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la dichiarazione del possesso degli ulteriori requisiti per l'attribuzione della fascia resa su apposita modulistica (in distribuzione presso l'Ufficio Registro Imprese e l'Ufficio Artigianato);
  • copia dei libri paga e dei libri matricola per gli ultimi tre anni o per il minor periodo di attività;
  • l'elenco dei servizi prestati dall'impresa negli ultimi 3 anni o nel minor periodo e l'elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della istanza;
  • attestazioni rese dai committenti relative ai servizi prestati (appositi moduli sono in distribuzione presso l'ufficio Registro Imprese);
  • attestazioni bancarie comprovanti l'esistenza di rapporti con il sistema bancario riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

Scarica la modulistica qui

Aggiornato il   04/10/2023 - 10:00
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