Agenti e rappresentanti di commercio

Agenti e rappresentanti di commercio

La Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31/5/2010, n. 79, ha riformulato il testo dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, su cui era recentemente intervenuto anche il D.Lgs. 26/3/2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che peraltro ha soppresso il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.
In particolare viene previsto che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale e artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge, qualora non siano previsti dei limiti o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il loro rilascio, è sostituito da una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata delle dichiarazioni dell'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relative al possesso dei requisiti per l'esercizio legittimo dell'attività denunciata.
La SCIA pertanto prende il posto della dichiarazione di inizio attività e della comunicazione di inizio attività previste dal D.Lgs. n. 59/2010.

Anche l'attività di agente e rappresentante di commercio (svolta individualmente o in forma societaria) è quindi soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare alla Camera di commercio della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento dell'attività, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà relative ai requisiti richiesti dalla Legge 3 maggio 1985, n. 204.
L'attività può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione: in questo caso la SCIA andrà allegata alla modulistica ministeriale e trasmessa al Registro delle imprese tramite la Comunicazione Unica.

Una volta ricevuta la SCIA, la Camera di commercio, qualora venga accertata la carenza dei presupposti e dei requisiti dichiarati e necessari per il legittimo esercizio dell'attività, procede, entro 60 giorni, alla emissione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, sempre che l'interessato nel termine assegnato dall'ente non si conformi alla normativa vigente e rimuova l'ostacolo che impedisce il regolare esercizio dell'attività segnalata.
L'adozione del suddetto provvedimento è comunque sempre possibile, ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui venga riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

In relazione alle disposizioni impartite dal Ministero dello Sviluppo economico con circolare 3635/C del 6/5/2010, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. del 26/3/2010, n. 59, la presentazione della SCIA comporta l'iscrizione anche nel soppresso Ruolo, in attesa dell'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 80 del citato decreto legislativo.

Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della direttiva servizi 2006/123/CE: prime indicazioni operative

Gli articoli 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. n. 59 del 26/3/2010, in vigore dall'8 maggio 2010, nel sopprimere i ruoli degli agenti d'affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e l'elenco degli spedizionieri, prevedono una nuova disciplina procedimentale per l'esercizio di dette attività assoggettandole - pur mantenendo fermi i requisiti tecnici, finanziari, professionali, morali e personali previsti dalle singole legislazioni di riferimento - a dichiarazioni di inizio attività da presentare alla Camera di commercio ai sensi dell'art. 19, comma 2, primo periodo della Legge 241/1990, corredate dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La Camera di commercio verifica il possesso dei requisiti e iscrive i dati nel Registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui al D.P.R. n. 581/1995. Tuttavia, la nuova disciplina troverà concreta applicazione nel momento in cui il Ministero dello Sviluppo economico emanerà il decreto, da adottarsi entro i successivi sei mesi dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, con il quale saranno disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti già iscritti nei ruoli ed elenchi camerali, nonché le nuove procedure di iscrizione.
A seguito delle disposizioni emanate dal Ministero dello Sviluppo economico con circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, nella fase transitoria, e cioè nel periodo intercorrente tra la data dell'8 maggio 2010 e la data di applicazione delle disposizioni ministeriali sulle nuove procedure di iscrizione, la dichiarazione di inizio attività, corredata dalla modulistica, dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nei preesistenti ruoli, va presentata all'Ufficio Albi e Ruoli della Camera di commercio. L'ufficio camerale competente provvederà a verificare il possesso dei requisiti e, previa comunicazione di inizio attività, ad iscrivere provvisoriamente i soggetti richiedenti nei soppressi ruoli.
La modulistica già in uso potrà essere utilizzata anche per le modifiche e cancellazioni dai predetti ruoli, che continueranno ad essere gestiti in modo dinamico al fine di mantenere aggiornati gli archivi su cui si baserà il successivo passaggio nel Registro Imprese o nel REA . Nulla è innovato, infine, limitatamente a tale periodo transitorio, con riferimento all'iscrizione nel Registro delle imprese esercitanti le attività in questione né, in tale periodo transitorio, gli adempimenti in questione coinvolgeranno in alcun modo il REA.

Iscrizione

Soggetti obbligati: persone fisiche e società che vengono stabilmente incaricate da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Requisiti di incompatibilità:

  • non svolgere attività lavorativa in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti privati o pubblici;
  • non svolgere attività di mediatore o attività per le quali è prescritta la iscrizione in detti ruoli.

Requisiti

Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione al Ruolo devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della società stessa.

Requisiti generali e morali:

  • maggiore età;
  • essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Unione Europea o straniero residente nel territorio della Repubblica;
  • essere in possesso del titolo di studio attestante l'adempimento dell'obbligo scolastico (per i nati prima del 01/01/1952: licenza di quinta elementare; per i nati dopo il 01/01/1952: diploma di terza media oppure 8 anni di frequenza scolastica entro il 15° anno di età);
  • godere dell'esercizio dei diritti civili;
  • non aver subito condanne per i seguenti delitti: interdizione, inabilitazione, fallimento, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Requisiti professionali:

  • aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale, istituito o riconosciuto dalle Regioni;

oppure:

  • aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come legale rappresentante o alle dipendenze di una impresa esercente la produzione o il commercio, con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendita (1° e 2° livello del contratto del commercio - 6° e 7 livello del contratto dell'industria) o come collaboratore familiare.

Il requisito della pratica commerciale, di cui al punto 2) dell'art. 5 della legge deve intendersi posseduto anche:

  • da coloro che dimostrano di aver cumulato un biennio di attività, come agenti o rappresentanti di commercio, iscritti nel Ruolo disciplinato dalla Legge 316/68, entro i cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda;
  • dal dipendente di enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria;
  • dal titolare di una qualsiasi impresa che dimostri di avere svolto attività di vendita, anche come ditta artigiana;

oppure:

  • essere stato iscritto come preposto al REC di società esercente il commercio per almeno due anni negli ultimi cinque;

oppure:

  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

Modifiche

Nel caso di iscrizione di nuovo legale rappresentante si richiedono, oltre alla compilazione dell'apposito modello in bollo, gli stessi requisiti morali, professionali e gli stessi versamenti per diritti di segreteria previsti per le iscrizioni. Si effettuano d'ufficio le seguenti modifiche:

  • variazione ragione sociale;
  • variazione sede o residenza;
  • variazione natura giuridica;
  • recesso legale rappresentante (chi recede deve riconsegnare il tesserino, se posseduto).

Tempi

La Camera di commercio decide sulle istanze entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di espresso provvedimento di diniego, l'istanza deve intendersi integralmente accolta.

Sanzioni

L'esercizio dell'attività di agente/rappresentante senza l'iscrizione nel Ruolo è punito con la sanzione amministrativa, consistente nella somma compresa tra euro 516,00 ed euro 2.065,00.
Alla stessa sanzione sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia o rappresentanza con chi non è iscritto nel Ruolo.

Ricorsi

Alla Commissione centrale per la tenuta del Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio presso il Ministero delle attività produttive entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione.

Modulistica

Clicca qui per scaricare la modulistica

Aggiornato il   05/10/2023 - 09:23
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