Agenti d'affari in mediazione

Agenti d'affari in mediazione

Il mediatore è colui che mette in contatto due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza  o rappresentanza (art. 1754 c.c.) nei seguenti settori:

  • agenti immobiliari;
  • agenti con mandato a titolo oneroso nel settore immobiliare;
  • agenti merceologici;
  • agenti in servizi vari.

Incompatibilità
E' incompatibile qualunque altra attività professionale e imprenditoriale, in qualità di lavoratore sia dipendente che indipendente, fatta eccezione per l'impego presso imprese di mediazione e presso pubbliche amministrazioni in regime di tempo parziale non superiore al 50%.

Requisiti morali e professionali
I requisiti devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale e da eventuali preposti e dai legali rappresentanti, dai consiglieri delegati, dai procuratori, dai preposti per le società.
Dall' 8 maggio 2010, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, art. 73, è stato soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione mantenendo invariata la normativa di riferimento.
Come disposto dall'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010, l'impresa di affari in mediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), insieme alla quale occorre depositare:

  • i formulari (se utilizzati);
  • la polizza assicurativa.

Tessera personale di riconoscimento
La tessera personale di riconoscimento prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 1926/1960 è obbligatoria per i soggetti che esercitano l'attività di mediatore (comma 3 dell'art. 5 del D.M. 26/10/2011);
Consulta qui la guida per il rilascio della tessera personale di riconoscimento.

N.B. I soggetti  (persone fisiche) che cessano di esercitare l'attività di mediazione all'interno di una impresa possono richiedere, entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività, l'iscrizione nell'apposita sezione del REA in modalità telematica, al fine di mantenere il requisito abilitante all'esercizio dell'attività di mediazione.

Per la partecipazione agli esami è possibile consultare il Regolamento delle prove d'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione.

DOMANDA ESAME D'IDONEITÀ

Le iscrizioni per gli esami di abilitazione all'attività di agente d'affari in mediazione (mediatori immobiliari) - (registrazione del candidato, presentazione della domanda d'esame, pagamento dei diritti di segreteria e imposta di bollo con PagoPA) - devono essere presentate esclusivamente online cliccando sul seguente link: clicca QUI per accedere al portale.

Il sistema utilizza per le comunicazioni della procedura solo l'e-mail associata al sistema di autenticazione che verrà utilizzato per la registrazione (SPID, CNS, CIE). Nella compilazione della domanda è possibile anche indicare, come dato opzionale e informativo di contatto personale, l'eventuale indirizzo PEC posseduto.
In particolare, è obbligatorio allegare la fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità (lo stesso che si esibirà all'esame); copia dell'attestato del corso privato di preparazione all'esame, copia del decreto di riconoscimento/equipollenza in Italia dell'eventuale titolo di studio estero.

Le domande non possono essere compilate da device mobile (smartphone, tablet).

Per la preparazione agli esami, gli interessati potranno esercitarsi on-line al seguente link: http://www.rm.camcom.it/pagina918_quiz-esame-mediatori-valido-dal-24-febbraio-2014.html

ESAMI

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

Il Registro delle Imprese è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti d'idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente d'affari in mediazione (artt. 7 e 8 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011).

La procedura per la verifica del possesso di tali requisiti viene svolta almeno una volta ogni 4 anni e interessa tutte le imprese individuali e le società che svolgono l'attività di agente d'affari in mediazione. Ai soggetti interessati dall'attività di revisione viene inviata una apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) iscritto al Registro Imprese.

Sono tenute all’invio della pratica anche le persone fisiche, in possesso dei requisiti per lo svolgimento di questa attività, iscritte nell'apposita sezione speciale del REA.
Per confermare il possesso dei propri requisiti, le imprese coinvolte devono presentare al Registro Imprese, tramite l'invio di una pratica telematica di Comunicazione unica, i moduli di autocertificazione dei requisiti, integralmente e correttamente compilati, oltre alla copia dell'ultima polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi professionali, seguendo precise indicazioni: clicca QUI per scaricare il file in formato pdf.

L'adempimento è esente da imposta di bollo, ma è soggetto al versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 18,00 sia per le imprese individuali che per le società.
La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta comporta l'avvio del procedimento di inibizione della continuazione dell'attività di mediazione.

Per informazioni e assistenza è possibile contattare l’Ufficio Procedure Abilitative della Camera di commercio di Foggia dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:45 alle ore 13.00, e il martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 16:30, al seguente recapito telefonico: 0881797248.

Verifica dinamica del possesso dei requisiti per agenti d’affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri e mediatori marittimi

Anno 2024:

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Aggiornato il   23/04/2024 - 13:13
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