Imprese di facchinaggio

Imprese di facchinaggio

L'attività di facchinaggio e tutte le attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti sono soggette ad una denuncia di inizio attività che va presentata alla Camera di commercio.

Rientrano in queste attività quelle di:

  • portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento o imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Requisiti

Le attività di facchinaggio possono essere esercitate solo da imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo imprese artigiane che sono in possesso di determinati requisiti di onorabilità, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa.

I requisiti tecnico-organizzativi devono essere posseduti, in alternativa, dal dipendente, dal familiare collaboratore, dal socio lavoratore, dal titolare di impresa, dal preposto alla gestione tecnica (che non può essere un consulente o un professionista esterno).

Requisiti di onorabilità:

  • assenza di sentenza di condanna penale o di procedimenti per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo non sia intervenuta la riabilitazione;
  • assenza di condanna per particolari reati (ad esempio ricettazione, riciclaggio, usura oppure reati di stampo mafioso);
  • mancata comminazione di pena accessoria relativa all'interdizione all'esercizio di attività o di interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  • assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

  • dal titolare-institore (per le imprese individuali);
  • da tutti i soci (per le SNC);
  • dai soci accomandatari (per le SAS e SAPA);
  • da tutti gli amministratori (per ogni altro tipo di società, comprese le cooperative);
  • dal preposto alla gestione tecnica.

Requisiti di capacità economica-finanziaria:

  • comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario. Per le imprese neocostituite, tale prova va fornita alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività;
  • possesso di un patrimonio netto pari all'8% del fatturato dell'attività di facchinaggio. Per le imprese individuali, il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. Tale requisito viene comprovato mediante dichiarazione asseverata da un dottore commercialista o da un ragioniere iscritti nei rispettivi albo e collegio;
  • inesistenza di protesti a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone e degli amministratori per le società di capitale e le cooperative;
  • iscrizione all'INPS e all'INAIL, se vi sono i presupposti di legge, per tutti gli addetti, compreso il titolare ed i suoi familiari.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:

  • aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti;
  • aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di formazione professionale.

Fasce di classificazione

Le imprese di facchinaggio vengono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico ambito di attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo minore ai due anni di attività sono inserite nella fascia iniziale. Per le imprese con un periodo di attività superiore ai due anni l'iscrizione alla fascia è data in base alla classificazione del volume d'affari come sopra riportato:

  • inferiore a 2,5 milioni di euro;
  • da 2,5 a 10 milioni di euro;
  • superiore a 10 milioni di euro.

L'impresa, limitatamente all'attività di facchinaggio, fornisce l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, con l'indicazione dei compensi ricevuti. La comunicazione per la variazione negativa (la variazione positiva è facoltativa) della fascia di classificazione deve essere effettuata entro 30 giorni.

Sospensione, cancellazione e sanzioni

Il procedimento d'ufficio di sospensione dell'attività di facchinaggio viene iniziato nei casi indicati nell'art. 9 del decreto n. 221 del 30 giugno 2003 per violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, per violazioni previste dalla legge n. 1369 del 1960, per infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e per il mancato adempimento degli obblighi dei contratti secondo quanto indicato dall'art. 11 del decreto. L'ufficio assegna un termine di trenta giorni per la regolarizzazione della posizione. La sospensione dell'attività può essere richiesta anche dall'impresa nel caso in cui vengano meno i requisiti di capacità economico-finanziaria oppure quelli di capacità tecnico-organizzativa o quelli di onorabilità e sia iniziato il procedimento di cancellazione. La richiesta di cancellazione deve essere presentata entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio di procedimento di cancellazione.

La sospensione ha la durata di novanta giorni rinnovabili, su richiesta dell'impresa, una sola volta. L'attività di facchinaggio viene cancellata d'ufficio se l'impresa perde uno dei requisiti di capacità economico-finanziaria o di capacità tecnico-organizzativa oppure di onorabilità, senza che sia stata chiesta la sospensione o se allo scadere della sospensione permangono le cause di cancellazione dell'attività. Per le imprese individuali che svolgono solo l'attività di facchinaggio, la cancellazione dell'attività comporta l'inizio del procedimento d'ufficio di cancellazione dell'impresa. Le fattispecie delle sanzioni e i relativi importi sono quelli individuati dall'art. 13 del decreto.

Periodo transitorio

Le imprese già iscritte all'entrata in vigore del decreto presentano, al Repertorio economico amministrativo (REA) o alla Commissione provinciale per l'artigianato, entro centottanta giorni, il modello di inizio attività (Allegato A) debitamente compilato con le relative attestazioni. Le imprese già iscritte potranno, per due anni dall'entrata in vigore del regolamento (4 settembre 2003-4 settembre 2005), esercitare l'attività anche in assenza dei requisiti di capacità economico­finanziaria, relativamente al possesso del patrimonio netto pari all'8% del fatturato totale dell'impresa, nel settore del facchinaggio, ovvero, nel caso di impresa individuale del possesso di tale requisito riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa e interamente liberati. A tale scopo è richiesta una dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto al collegio.

Infine, le imprese già iscritte possono continuare ad esercitare l'attività per due anni, sempre dall'entrata in vigore del decreto (4 settembre 2003-4 settembre 2005), senza il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa stabiliti dall'art. 6 (nomina del preposto alla gestione tecnico-organizzativa).

Termini

Le imprese che intendono esercitare l'attività di facchinaggio presentano i modelli compilati al Repertorio delle notizie economico amministrative (REA). L'ufficio provvede entro dieci giorni a iscrivere provvisoriamente l'attività ed entro sessanta giorni alla sua iscrizione definitiva (art. 4), previa verifica del possesso dei requisiti.
La comunicazione della variazione negativa della fascia di classificazione deve essere effettuata entro trenta giorni (art. 8).
La richiesta di sospensione dell'attività da parte dell'impresa, nel caso di inizio del procedimento d'ufficio di cancellazione dell'attività, deve essere richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione di inizio procedura di cancellazione. In caso di sospensione d'ufficio dell'attività viene assegnato un termine di trenta giorni per la presentazione di memorie o per regolarizzare la posizione.

 

Scarica la modulistica qui

Aggiornato il   08/08/2023 - 13:01
condividi

A CHI RIVOLGERSI

Ufficio albi e ruoli

Area I - servizi anagrafico-certificativi e regolazione del mercato
stanza 21- 22  Primo Piano

TELEFONA

0881 797 248