Assegnazioni d’ufficio massive dei domicili digitali alle imprese ex art.37 D.L.76/2020

Assegnazioni d’ufficio massive dei domicili digitali alle imprese ex art.37 D.L.76/2020

Le imprese costituite in forma societaria o di ditta individuale sono obbligate a comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese.

La mancata comunicazione al Registro Imprese comporta la conseguente assegnazione d’ufficio all’impresa di un domicilio digitale e, contestualmente, l'irrogazione di una sanzione amministrativa (notificata al titolare/legali rappresentanti presso il domicilio digitale assegnato d’ufficio), nella misura da euro 206,00 ad euro 2.064,00 per le società e da euro 30,00 ad euro 1.548,00 per le imprese individuali.

La Camera di Commercio è tenuta periodicamente ad avviare, con diffida ad adempiere per le imprese individuali e con invito ad adempiere per le società, entrambi comunicati con pubblicazione all’Albo on-line dell’ente, il procedimento di assegnazione massiva d'ufficio dei domicili digitali alle imprese che ne siano prive e, contestualmente, l’irrogazione delle sanzioni per la relativa omissione. Le imprese, anche durante il procedimento, possono sempre comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al registro delle imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio di assegnazione massiva dei domicili digitali e quello di contestuale sanzione.

Per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare il domicilio digitale (PEC) è possibile consultare l’apposita pagina informativa https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it e verificarlo con i seguenti esiti:

  • NON ISCRITTO
    si apre PRATICA SEMPLICE per consentire di comunicarlo al Registro Imprese (è necessario essere muniti di sola firma digitale e non richiede la preventiva sottoscrizione del contratto Telemaco);
  • GIÀ ASSEGNATO D’UFFICIO
    con le seguenti caratteristiche specifiche:
    • è iscritto in INI-PEC nel portale http://www.inipec.gov.it/
    • è iscritto nella VISURA del Registro Imprese;
    • è accessibile dal CASSETTO DIGITALE dell’impresa SOLO dal Legale Rappresentante o dal TITOLARE, SOLO in ricezione (da SOLE PEC);
    • ha capienza illimitata;
    • ha durata illimitata;
    • non ha costi (è gratuito);
    • ha la seguente sintassi: codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it
  • ISCRITTO
    ATTENZIONE: nel caso si chieda di verificare una PEC REVOCATA, il sistema risponde che essa è regolarmente iscritta nel Registro Imprese, poiché la piattaforma controlla esclusivamente se la PEC è presente o non presente nel Registro Imprese: non vengono considerate le informazioni circa la validità temporale della stessa PEC.

Per le imprese individuali e per le società è necessario che l’indirizzo PEC di cui si chiede l'iscrizione sia nella esclusiva titolarità e sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all’impresa/società stessa (non è pertanto possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese), senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.
L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Per ulteriori informazioni di dettaglio è possibile consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese ai seguenti link:

Clicca qui per maggiori info relative alle:

Aggiornato il   03/05/2023 - 14:42
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