Licenza di macinazione

Articoli correlati
Non sono presenti articoli correlati a questa pagina.

Licenza di macinazione

Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti.
L’esercizio dell’attività di molino (macinazione cereali): l'attivazione di un nuovo impianto, la riattivazione di un impianto preesistente, la trasformazione, il trasferimento e il subingresso in molino esistente sono subordinati alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare con Comunicazione Unica al Registro delle imprese competente per territorio che, come previsto dall’art. 80 sexies del D.Lgs. n. 59/2010, la trasmette immediatamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente.

Come specificato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 0224546 del 22/12/2014, la Camera di commercio non ha alcuna competenza diretta sulla materia, affidata interamente dalle nuove disposizioni ad altri soggetti. In tal senso lo Sportello Unico Attività Produttive provvederà alla trasmissione della SCIA nei confronti dei vari enti ed uffici coinvolti, ciascuno per la parte di propria competenza. Eventuali integrazioni e modifiche da apportare alla pratica SCIA saranno richieste dagli enti competenti per il tramite del Suap.

Modulistica: alla data odierna, per l'attività di molino non è stata approvata l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 126 del 30/06/2016. Per i Comuni che gestiscono lo Sportello Unico Attività Produttive in delega alla Camera di commercio di Foggia, ai sensi dell'art. 4 comma 11 del DPR 160/2010, la SCIA riguardante l'attività di molino viene generata direttamente all'interno del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Approfondimenti normativi
  • D.Lgs. 26/03/2010, n. 59
    Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2010, n. 94, S.O.
  • Art. 80-sexies
    Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti (Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 e in vigore dal 14 settembre 2012)
  1. L'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alla Segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al Registro delle imprese, che la trasmette immediatamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati. Nota del Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 0224546 del 22/12/2014.

Nota del Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 0224546 del 22/12/2014

Aggiornato il   08/08/2023 - 09:38
condividi

A CHI RIVOLGERSI

Camera di commercio di Foggia

Presso la sede camerale è operativo lo Sportello Polifunzionale, posto a piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle 8:45 alle 13:00, e martedì e giovedì pomeriggio, dalle 15:30 alle 16:30

TELEFONA

Centralino della Camera di commercio di Foggia: telefono  0881-797111 / 0881-797299

Ufficio per le relazioni con il pubblico: telefono  0881-797236

 

RECATI ALLO SPORTELLO

Camera di commercio di Foggia - Cittadella dell'Economia
Via Michele Protano, 7 - 71121 Foggia