Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

La Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è uno strumento innovativo, introdotto D.L. 24 agosto 2021, n. 118 - convertito con modifiche dalla Legge n. 147/2021 -, che offre agli imprenditori in difficoltà un percorso riservato e stragiudiziale per la ristrutturazione o il risanamento aziendale ed evitare così il ricorso alle procedure concorsuali.
Dal 15 novembre 2021 è utilizzabile dalle imprese che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, se considerate reversibili. La composizione negoziata sarà utilizzabile, a titolo volontario, dalle imprese commerciali e agricole (art. 2, comma 1, D.L. n. 118/2021 convertito con modifiche dalla Legge n. 147/2021) iscritte al Registro delle imprese.
L'imprenditore in crisi reversibile può liberamente chiedere di accedere alla composizione negoziata tramite una piattaforma gestita dal sistema delle Camere di commercio, con la quale richiedere la nomina di un esperto indipendente che valuti lo stato dell’impresa e lo assista nelle trattative con i creditori, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi.
Il compenso dell’esperto è a carico dell’imprenditore ai sensi dell’articolo 16, comma 10, del D.L. n. 118/2021 convertito con modifiche dalla Legge n. 147/2021.

Come accedere alla procedura: la piattaforma telematica nazionale

L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale accessibile attraverso il sito internet istituzionale della Camera di commercio ove l’impresa ha la propria sede legale.
La piattaforma contiene inoltre:

  1. un test pratico, utilizzabile in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, per auto-diagnosticare la situazione in cui si trova l’impresa e l’effettiva perseguibilità del risanamento;
  2. una check-list (lista di controllo) per consentire all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile, nonché all’esperto l’analisi di coerenza del piano;
  3. un protocollo di conduzione della composizione negoziata che recepisce anche le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi.

Nomina dell'esperto indipendente

L'istanza di nomina dell’esperto è presentata mediante compilazione di un modello presente nella piattaforma telematica, mentre la nomina è affidata a una commissione, istituita presso la Camera di commercio capoluogo di regione, composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall’autorità giudiziaria, dal presidente della Camera di commercio regionale e dal prefetto.
Per le imprese di minori dimensioni (c.d. sottosoglia) la nomina sarà effettuata dal segretario generale della Camera di commercio dove ha sede l’impresa. Si definiscono imprese di minori dimensioni quelle aventi i seguenti requisiti: attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a €.3 00.000; ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 (duecentomila); ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila).
In particolare, la nomina potrà avvenire solo tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna Camera di commercio capoluogo di regione, mentre l’iscrizione agli elenchi può essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate (articolo 3 D.L. n. 118/2021 convertito con modifiche dalla Legge n. 147/2021).

Esperto indipendente

La procedura prevede la nomina di un esperto che agevoli le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, con la prospettiva di un accordo che ristrutturi il debito e ripristini l'equilibrio economico dell'impresa. La presenza dell’esperto serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa, mentre la negoziazione resta comunque una prerogativa dell’imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l’eventuale ausilio dei propri consulenti. Il percorso della composizione negoziata, che si apre con l’istanza di nomina dell’esperto, si conclude con il deposito della relazione finale con la quale l’esperto dà atto dell’attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa. Se la relazione è negativa la procedura viene archiviata.
Come diventare esperto?
Gli esperti sono scelti da un apposito elenco regionale tenuto dalle Camere di commercio capoluogo di regione. Per la Puglia è competente la Camera di commercio di Bari.
La domanda di iscrizione all’elenco degli esperti va presentata:

  • agli Ordini professionali di appartenenza, se il richiedente è un professionista iscritto da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati, dei consulenti del lavoro;
  • alla Camera di commercio di Bari se il richiedente, non iscritto in albi professionali, è in possesso dei prescritti requisiti.

Per i necessari approfondimenti vai al seguente link.

Riservatezza

Le trattative hanno l’obbligo di riservatezza. Tutte le parti coinvolte, dall’imprenditore all’esperto, ai creditori, fino alle altre parti interessate, sono tenute a non divulgare le notizie sull’impresa apprese nel corso delle trattative e a collaborare per assicurarne il regolare svolgimento.

Misure protettive

Nel caso vi sia l’esigenza di proteggere il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa, è previsto che l’imprenditore possa chiedere una protezione del patrimonio (articolo 6 D.L. n. 118/2021). Perché si attivi la protezione è sufficiente che l’imprenditore chieda, contestualmente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza, l’applicazione di misure protettive successivamente sottoposte alla conferma da parte del giudice. L’istanza di applicazione di misure protettive è pubblicata nel Registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione senza il consenso dell’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti.

Contatti

E-mail: composizionenegoziata@fg.camcom.it
Tel.: 0881-797217

LINK ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA NAZIONALE

Aggiornato il   17/01/2024 - 10:39
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