Segnalazioni di illecito - whistleblowing

La persona segnalante (whistleblower) è il soggetto fisico testimone di un illecito o di una irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso la Camera di Commercio e che decide di segnalarlo.

Nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dal disciplinare, i soggetti che nell’ambito dell’organizzazione camerale possono segnalare la presenza di illeciti sono quelli indicati all’art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. 24/2023; in particolare, con elencazione non esaustiva:

  • i dipendenti della Camera di Commercio di Foggia;
  • i dipendenti dell’azienda speciale Cesan, delle società partecipate, delle società in house e degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Ente camerale che forniscono beni o servizi o che realizzano opere;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l’Ente camerale;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’Ente camerale;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Camera di Commercio.

Quando si può segnalare:

  • quando il rapporto giuridico è in corso;
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Non verrà dato seguito a segnalazioni che non rispettino i requisiti soggettivi e oggettivi innanzi descritti.

In ogni caso, la segnalazione non sostituisce l’obbligo di denuncia che sussiste in capo ai pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., laddove ne ricorrano i presupposti di legge (c.d. Procedibilità d’ufficio), sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all’ANAC seguendo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it

Per segnalare le situazioni di illecito deve essere utilizzata la piattaforma informatica https://fgcamcom.segnalazioni.net/

Attraverso la piattaforma, la segnalazione viene effettuata compilando il relativo questionario. La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante.

La piattaforma permette il dialogo tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti.

La Camera di Commercio di Foggia ha adottato un Disciplinare per la gestione delle segnalazioni di illeciti e la tutela del segnalante (whistleblower) trasmesso a tutto il personale con specifica disposizione di servizio.

Informativa in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito della gestione delle segnalazioni di “whistleblowing”