OBBLIGO DI COMUNICARE IL DOMICILIO DIGITALE (PEC) DELL'IMPRESA AL REGISTRO DELLE IMPRESE

OBBLIGO DI COMUNICARE IL DOMICILIO DIGITALE (PEC) DELL'IMPRESA AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'art.3 del D.Lgs n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice, le imprese, costituite in forma societaria o di ditta individuale, sono obbligate a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'art.1, comma 1, lettera n-ter del D.lgs n.82/2005, comunicandolo al competente Registro delle imprese.

La mancata comunicazione al Registro Imprese comporterà la conseguente assegnazione d’ufficio all’impresa di un domicilio digitale (che sarà reso disponibile in sola ricezione tramite il Cassetto Digitale dell'imprenditore ed iscritto in pari data nel Registro Imprese e nel portale INI-PEC con la seguente sintassi “codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it(link sends e-mail)”), e contestualmente l'irrogazione di una sanzione amministrativa (notificata al titolare/legali rappresentanti presso il domicilio digitale assegnato d’ufficio), nella misura prevista dall’art.37 del D.L. n.76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, da euro 206,00 ad euro 2.064,00 per le società (commi 6, 6-bis, 6-ter dell’art.16 del D.L.185/2008), e da euro 30,00 ad euro 1.548,00 per le imprese individuali (commi 1 e 2 dell’art.5 del D.L.179/2012).

In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno segnalare che la Camera di commercio di Foggia avvierà nelle prossime settimane il procedimento di rilascio d'ufficio dei domicili digitali e, contestualmente, l’irrogazione delle sanzioni. Nel frattempo le imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al registro delle imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio e sanzionatorio. L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 

Per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare il domicilio digitale (PEC) è possibile consultare l’apposita pagina informativa.

Si rammenta l’importanza di attivare il Cassetto Digitale dell’Imprenditore, un servizio erogato a tutte le imprese dalle Camere di Commercio in fase di iscrizione al Registro Imprese; per poter accedere al cassetto digitale e consultare tutte le informazioni e i documenti ufficiali dell’impresa, è necessario attivarlo tramite Spid o CNS.

Si evidenzia, inoltre, che per le imprese individuali e per le società è necessario che l’indirizzo PEC di cui si chiede l'iscrizione sia nella esclusiva titolarità e sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all’impresa/società stessa (non è pertanto possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese), senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi (Lettera-Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2013, Prot. 005368, Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3670/C del 23 giugno 2014, Direttiva del Ministero dello Sviluppi Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015).

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