Accesso civico - art. 5 co. 1 D.Lgs. n. 33/2013

Che cos'è
Per “diritto di accesso civico semplice” si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali sia stato disatteso l’obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, ovvero non presenti nella sezione “Amministrazione trasparente" del sito web dell’Ente.

Come esercitare l'accesso civico
L’istanza di accesso civico semplice va inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Camera di commercio a mezzo:

  • posta ordinaria: Camera di commercio di Foggia, via Michele Protano, 7 - 71121 Foggia
  • posta elettronica ordinaria: trasparenza@fg.camcom.it
  • posta elettronica certificata: cciaa@fg.legalmail.camcom.it

Norme che regolano l'accesso civico
L’esercizio del diritto di accesso civico semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico, contenente le complete generalità del richiedente con relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano essere già pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile comunica tempestivamente al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
In caso contrario, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sovrintende alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” delle informazioni e dei documenti omessi e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di rilievo di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ha l’obbligo di inoltrare la segnalazione, in relazione alla loro gravità, all’Ufficio procedimenti disciplinari ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario generale della Camera di commercio.

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