TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.: Art. 36, Legge 6 agosto 2008, n.133
L'art. 36 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con legge del 06/08/2008, n. 133, dispone che: "l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell' art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340".
Alla luce di questa nuova disposizione, l'atto di trasferimento delle partecipazioni di Srl oltre che essere redatto con sottoscrizione autenticata e depositato entro 30 giorni a cura del notaio autenticante presso l'ufficio del Registro delle Imprese (come stabilito dal 2° comma dell'art. 2470 C.C.) potrà essere anche sottoscritto con firma digitale e depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato allo svolgimento delle attività di cui all'art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n.340, e precisamente da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.
Per maggiori informazioni consultare la
Guida al deposito di atti societari e la
scheda riassuntiva nella sezione Registro delle Imprese.
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